Ciclo Club San Bonifacio


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Statuto


Art. 1) Principi generali
E' costituita un'associazione, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, denominata " Ciclo Club San Bonifacio".
I colori sociali sono il rosso, il blu e il bianco.sede sociale è in San Bonifacio (VR), via Camporosolo n. 25.
Art. 2) Finalità
L'associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, pertanto non distribuisce né direttamente né indirettamente gli eventuali avanzi di gestione.
L'associazione si propone di condividere e diffondere la pratica dello sport del ciclismo.
Si propone altresì d’intrattenere e donare un po' di svago a tutti quelli che amano il ciclismo favorendo l’aggregazione sociale, l’incontro e lo scambio di conoscenze ed esperienze.
Tali scopi verranno perseguiti attraverso incontri ed escursioni alla scoperta del territorio in un clima di cordialità e amicizia nonché con la partecipazione dei soci a manifestazioni culturali, ricreative e sportive.
Art. 3) Soci
Possono far parte dell'associazione le persone che dimostrino interesse e passione con le attività organizzate e in possesso dei requisiti morali richiesti. Le iscrizioni sono aperte a tutti.
I soci si suddividono in:
EFFETTIVI
- ONORARI (non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche sociali).
I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.
Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'associazione è animato da spirito d’amicizia, cordialità e correttezza.
I soci hanno il dovere di uniformarsi alle delibere dei vari organi dell'associazione, ed hanno il diritto d’informazione e di controllo dell'attività sociale.
I soci devono versare la quota sociale annuale entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento fa decadere la persona dalla qualifica di socio.
Sono esclusi dal pagamento della quota sociale i soci onorari.
La quota sociale è personale ed intrasmissibile.
Non sono ammessi soci temporanei.
Presso la sede dell'associazione è custodito l'elenco dei Soci, nel quale risultano suddivisi secondo la loro qualifica.
I soci nella pratica sportiva sono tenuti ad osservare tutti i principi del dilettantismo e della attività amatoriale, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza.
Art. 4) Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e la programmazione dell’esercizio sociale.
L'Assemblea è convocata dal Presidente, ed altresì quando lo richiede la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o quando, per iscritto e con l'indicazione degli argomenti da trattare, sia richiesto da un 1/3 dei soci.
Partecipano all'Assemblea i soci in regola col pagamento della quota sociale.
Non hanno diritto di voto né possono essere eletti ad alcuna carica sociale i soci che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
L'Assemblea è convocata mediante affissione di apposito avviso scritto presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data prevista. L’avviso dovrà specificare la data, l’ora, il luogo e gli argomenti all’ordine del giorno.
L'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera con la maggioranza dei presenti.
In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare da altri soci a mezzo delega scritta. Ogni socio può disporre di una sola delega.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in caso d’impedimento, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Spetta all'Assemblea:
approvare il bilancio annuale;
nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
nominare il Presidente;
modificare lo statuto sociale;
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in apposito Libro dei verbali, redatto dal Segretario e sottoscritto dal medesimo e dal Presidente.
Il Libro dei verbali dell'Assemblea è tenuto a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultarlo.
Art. 5) Consiglio Direttivo
L'Assemblea nomina un Consiglio Direttivo composto di cinque o sette persone.
La carica di componente del Consiglio Direttivo è ricoperta solo da soci effettivi.
La durata della carica è di tre anni, con la possibilità di essere rieletti. La carica non è retribuita; spetta, in base a documentazione specifica, il rimborso delle spese.
Spetta al Consiglio Direttivo:
l'amministrazione dell'associazione;
la redazione del bilancio annuale;
proporre all'Assemblea eventuali variazioni dello statuto sociale;
determinare la misura della quota sociale annuale a carico dei soci;
verificare la morosità, l'indegnità per gravi infrazioni alle norme statutarie e per comportamenti lesivi dell’immagine dell’Associazione o del corretto rapporto fra i soci, deliberandone l’esclusione;
collaborare con il Presidente nella definizione del programma annuale d’attività;
nominare il Presidente qualora non vi provveda l'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di impedimento, dal componente più anziano di età del Consiglio medesimo anche telefonicamente o a mezzo posta elettronica o fax , con preavviso di almeno 24 ore.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti, e sono prese a maggioranza dei presenti. Non è ammessa delega. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente o, in sua assenza, quello del componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.
Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in apposito Libro dei verbali, redatto dal Segretario e sottoscritto dal medesimo e dal Presidente.
Il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo demanda al suo interno compiti esecutivi specifici ad uno o più componenti per le funzioni di:
Segretario, che provvede al disbrigo della corrispondenza e verbalizza le delibere dei vari organi sociali;
Tesoriere, quale responsabile dell'amministrazione dei fondi disponibili.
In caso di decesso, dimissioni o recesso di uno o più dei componenti il Consiglio
Direttivo, gli altri componenti provvedono a sostituirli entro 60 giorni.
I nuovi componenti restano in carica sino alla prossima Assemblea dei soci.
Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, quelli rimasti devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
I componenti nominati dall'Assemblea scadono insieme ai componenti il Consiglio Direttivo in carica all'atto della loro nomina.
Art. 6) Presidente
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci tra uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
Il Presidente determina le linee generali di azione dell'associazione. Convoca, presiede, coordina e sovrintende il Consiglio Direttivo.
Il Presidente è l'espressione dell'associazione verso l'esterno, pertanto rappresenta legalmente l'associazione in qualunque sede, ha la firma sociale e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'associazione.
In caso di decesso, dimissioni o recesso del Presidente, il Consiglio Direttivo viene convocato dal componente più anziano di età entro 60 giorni per la nomina del nuovo Presidente.
Il nuovo Presidente rimane in carica sino alla prossima Assemblea dei Soci. Il Presidente nominato dall’Assemblea scade insieme ai componenti il Consiglio Direttivo in carica all’atto la sua nomina.
Art. 7) Le risorse economiche
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
quote sociali;
contributi volontari, lasciti,donazioni;
proventi da prestazioni di servizio vari svolti nei confronti dei soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
ogni altro tipo di entrata conseguita nel rispetto delle norme e leggi vigenti.
Art. 8) Bilancio
I componenti il Consiglio direttivo devono redigere il bilancio d’esercizio. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Il bilancio deve restare depositato presso la sede sociale a disposizione dei soci durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, e finché non sarà approvato.
Le eventuali eccedenze di gestione non potranno essere distribuite ai soci, ma dovranno essere destinate al raggiungimento dell’oggetto sociale.
Art. 9) Disposizioni finali
In caso di scioglimento dell’associazione dell’associazione, il patrimonio dell’ente sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Le proposte per la modifica dello Statuto sociale sono presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno 2/3 dei soci al Presidente che dovrà convocare un’assemblea entro 60 giorni dalla presentazione delle proposte.
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad eventuali leggi speciali in materia.



La vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti. Albert Einstein | webmaster@cicloclubsanbonifacio.it

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